R.C. Professionale

La polizza RC Professionale nasce come garanzia per il patrimonio personale del professionista. Essa tutela dal rischio di risarcimenti per danni, a cose o persone, o di natura patrimoniale, avanzati da terze persone a seguito di inadempienze, imperizie o errori di altra natura del professionista. I danni a cose o persone sono quantificati economicamente in base al danneggiamento fisico degli stessi. Quelli di natura patrimoniale invece in base ai risvolti negativi causati dalla negligenza del professionista, ma che non sono appunto riferibili a danni fisici a cose o persone.

Per danno a cose o persone si intende a esempio:

  • l’errore professionale di un medico che lede fisicamente e permanentemente un paziente;
  • l’errore di calcolo del professionista in fase di progettazione di un edificio che ne provoca il crollo con conseguenti danni a cose o persone.

Per danno di natura patrimoniale si intende a esempio:

  • Una sanzione imposta, dalle autorità competenti, per un errore professionale al cliente del professionista;
  • Il mancato guadagno in termini economici di un’attività commerciale causato da un errore del professionista. Quest’ultimo può aver tardato nel rilasciare i permessi di autorizzazione previsti, con la conseguenza del ritardo di operatività della suddetta azienda commerciale;
  • Conseguenze economiche negative per l’attività commerciale del cliente, dovute, come sopra, all’errore del professionista, che ha mancato di rispettare le scadenze previste.

Dichiarazioni precontrattuali del RC Professionale

Un punto focale da non tralasciare sono le dichiarazioni precontrattuali che l’assicurando è tenuto a rendere in fase di questionario informativo preliminare. Ciò è fondamentale per esaminare l’eventuale possibilità di situazioni future che possano generare richieste di risarcimento da terze persone. Sarà la compagnia a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni. Esse devono essere conformi con quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile (“dichiarazioni inesatte e reticenti“), così da approvare o meno la risarcibilità al sinistro.

Cambiare compagnia assicurativa e mantenere la retroattività con RC Professionale

 

Stabilire un consono periodo di retroattività si dimostra fondamentale per non incorrere in “buchi temporali” di copertura, qualora si decidesse di affidarsi a una compagnia assicurativa differente.

Per alcune attività professionali, le compagnie permettono di mantenere la retroattività in vigore nella polizza precedente, così che l’assicurato goda di una copertura totale e continua.

Le professioni esposte a maggior rischio hanno l’esigenza di concordare un periodo di retroattività di diversi anni, generalmente da 2 a 5, per cui si stabilisce un premio variabile in base al periodo opzionale “acquistato”.

Cessazione della copertura assicurativa e richiesta dell’ultrattività

 

Se l’assicurato o la compagnia dovessero disdire la polizza, al professionista si pone la necessità, insieme a un broker, di assicurarsi una nuova copertura con una compagnia che garantisca un’adeguata retroattività.

Nel momento in cui l’attività professionale dovesse cessare, in conseguenza a rimozione dall’albo professionale ( a meno di esclusione per radiazione dall’ordine per provvedimenti disciplinari), la polizza assicurativa terminerà alla data di scadenza del contratto. In tal caso è necessario sottoscrivere una garanzia ultrattiva. Quest’ultima consente all’assicurato l’indennità da eventuali future richieste di risarcimento, presentate successivamente alla chiusura dell’attività.

Questa clausola si trova già inclusa in alcune polizze nelle condizioni precontrattuali, che tengono conto anche del calcolo del premio previsto per il periodo di ultrattività, che solitamente va dai 2 ai 5 anni. In caso contrario è doveroso attivare la garanzia con la compagnia.

Tutte le polizze contemplano la possibilità di essere tenute in vigore dagli eredi in caso di decesso del professionista che ha attivato l’assicurazione. Questo nel momento in cui l’eredità venisse accettata integralmente senza beneficio di inventario, con l’inclusione di eventuali debiti professionali che si trasmetterebbero agli eredi.

Il massimale di polizza

 

Il massimale della polizza è esposto sempre come massimale per annualità assicurativa e per singolo sinistro. In altri termini, chi sottoscrive l’assicurazione possiede, a ogni annualità assicurativa, l’intero massimale della polizza per far fronte alle richieste di risarcimento pervenute.

È fondamentale stabilire il massimale di polizza idoneo alla propria attività professionale, con l’aiuto di un broker.

Il regime temporale “Loss Occurrence” di RC Professionale

 

Tale regime copre l’assicurato da eventuali errori professionali commessi nel periodo in cui la polizza è in vigore e, se previsto in fase contrattuale, anche in un periodo successivo alla cessazione di quest’ultima. Se l’errore professionale è avvenuto in un momento in cui il professionista era coperto da assicurazione, esso rende superfluo garantire la retroattività della polizza.

A ogni modo, è un regime che ormai viene sempre meno concesso dalle compagnie assicurative, in quanto caduto in disuso.

Studi associati – attività svolta e fatturata personalmente dai soci – assicurati aggiunti

 

Per le associazioni professionali, la polizza include tutte le prestazioni attuate da soci, collaboratori dipendenti e non, a patto che le fatture emesse al cliente provengano direttamente dall’associazione stessa.

Le prestazioni professionali, fatturate con la propria partita Iva, dei soci e/o collaboratori possono essere incluse nella copertura della polizza, in quanto essi figurerebbero come “assicurati aggiunti“. Dal momento che tutte queste prestazioni verrebbero assicurate dalla stessa polizza, è necessario certificare che il massimale possa coprirle interamente. Esso infatti resterebbe invariato per sinistro e annualità, sia per le singole prestazioni degli assicurati aggiunti, sia per l’associazione professionale.

Il regime temporale “Claims Made” di RC Professionale

 

Il regime assicura tutte le prestazioni del professionista contro richieste di risarcimento giunte nel periodo di validità della polizza e relative alla data di retroattività della polizza.

In caso di cessazione della polizza (per uno qualsiasi dei motivi precedentemente presi in considerazione), l’assicurato resterebbe scoperto da tutte le richieste di risarcimento pervenute successivamente a tale cessazione, anche nel caso in cui il professionista fosse stato assicurato in passato. La validità della polizza include le prestazioni professionali offerte nel periodo della sua decorrenza, nel caso in cui non fosse stata stabilita una data di retroattività.

Perciò è importante stabilire con la compagnia assicurativa, in base alla tipologia della propria attività professionale, un adeguato periodo di retroattività e di ultrattività, in caso di mancato rinnovo con nuove compagnie assicurative.

La gestione del sinistro – La polizza di tutela legale

 

L’assicurato è tenuto a contattare tempestivamente il broker e la compagnia assicurativa nell’istante in cui abbia ricevuto una formale richiesta di risarcimento o ve ne fosse la possibilità. Un perito e/o un legale saranno quindi incaricati di approfondire il caso in questione e sostenere l’assicurato in tutte le fasi di amministrazione del sinistro.

La compagnia assicurativa ha il compito di scegliere i legali e i periti che si occuperanno di far fronte alle richieste di risarcimento. Avere una giusta copertura assicurativa anche per le quote legali, permette di decidere autonomamente da quale professionista farsi difendere.

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