R.C. Amministratori (D&O)

La polizza Directors & Officiers, in linea con quanto affermato dagli Art. 2392,2393,2394,2395,2396 e 2407 del C.C. nei riguardi dei Soci e di Terzi e verso creditori sociali e Società, garantisce la responsabilità civile degli Amministratori, i Dirigenti ed i Sindaci.

Per quale motivo acquistare una polizza Directors & Officiers?

 

  1. Questo tipo di assicurazione salvaguarda l’amministratore dal rischio di indebitarsi solamente per far fronte alle spese per la difesa legale, che solitamente si protraggono per diverso tempo;
  2. Essere tempestivi e lungimiranti può avere enormi vantaggi. Disporre di un’assicurazione già nelle investigazioni preliminari, anche se non vi è ancora alcune accusa formale contro il dirigente o l’amministratore, può essere di fondamentale importanza;
  3. La solidale responsabilità che vi è tra sindaci e amministratori può portare a far riflettere le conseguenze degli atti illeciti degli uni sugli altri, nonostante la condotta retta della parte che subisce il danno;
  4. Il basso costo della polizza Directors & Officiers permette a qualunque tipo di società di far fronte alla spesa. È bene tener presente che il costo della polizza è definito dai bilanci e dalla grandezza dell’azienda, nonché i precedenti assicurativi, le denunce di sinistro e in rari casi la dimensione del CdA.

Domande frequenti

 

D: Chi può sottoscrivere la polizza Directors & Officiers?
R: Ogni tipo di società cooperativa, società di capitali, consorzio, fondazione, associazione riconosciuta e istituzione finanziaria ( banche, SIM, SGR ).
D: Quali sono i Terzi che possono presentare richieste di risarcimento?
R: Chiunque: il singolo soci, la società, i fornitori, le banche, i clienti.
D: Con la polizza è coperta anche la colpa grave?
R: Sì.
D: La retroattività della polizza è illimitata?
R: Generalmente, sì.
D: Cosa esclude la copertura assicurativa?
R: La polizza non copre ciò che la Legge non può assicurare, ovvero le sanzioni e/o multe e il dolo.

Alcuni riferimenti di Legge

 

Il 1 Gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma del diritto societario in esecuzione del d.lgs.6/2003. Interi Capitoli del Libro V (Lavoro) e Titolo V (Società) del Codice Civile sono stati ridelineati, apportando radicali mutamenti nella legislazione italiana. L’Unione Europea ha posto come scopo di tale riforma “…promuovere ed incoraggiare l’iniziativa privata a carattere imprenditoriale, semplificare e favorire la nascita e la crescita delle imprese, nonché rendere sempre più facile ed appetibile il ricorso al mercato del capitale di rischio…”.

Diversi Articoli sono presi in considerazione:

  • Αrt. 2362 C.C.: la limitazione di responsabilità per “la S.p.A. unipersonale”, al pari della “S.r.l. unipersonale” la quale gode della limitazione di responsabilità già dal 1993;
  • Art. 2476: l’introduzione, nelle S.r.l., della possibilità spettante a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritto (senza quindi la necessità di delibera assembleare o di raggiungimento di una quota minima del capitale sociale), di promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori.

Gli Organi di controllo e gestione ( Sindaci, Amministratori, Dirigenti e Direttori Generali) hanno subito cambiamenti per quanto riguarda i vincoli di responsabilità e ciò ha permesso che vi fosse un equilibrio tra gli estremi succitati. Inoltre la riforma ha introdotto una nuova categoria nelle S.p.A., i consiglieri di sorveglianza, il cui compito è optare per ciò che viene definito “sistema dualistico“. È necessario tener presente che sia gli Amministratori che i membri degli Organi di cui si è finora parlato, devono rendere conto alla violazione degli obblighi (imposti dalla Legge e dall’atto costitutivo) con il proprio patrimonio personale e in modo illimitato.

 

A cosa è dovuto questo cambiamento di responsabilità?

 

Questo rinnovamento di responsabilità di tali Organi è dovuto al loro proporzionale aumento di poteri. Tra essi:

  • Per adempiere ai doveri di Legge e statuto è richiesta, non più la diligenza del buon mandatario (art.2392), ma quella dovuta dalla natura dell’incarico,
  • Essi devono tener conto, nei conflitti d’interesse, dei danni alla Società dovuti dall’uso di notizie, dati e occasioni d’affari acquisiti durante l’incarico, a proprio vantaggio o di Terzi (art.2391);
  • Su emissione di Obblighi e altri titoli di debito, costituzione di patrimoni divisi ed emissione di titoli di partecipazione agli stessi ottengono maggiori poteri e responsabilità (art.2410, 2483, 2447 ter);
  • L’Assemblea li autorizza in modo esplicito al completamento di atti specifici, di cui restano responsabili (art.2364);
  • Per mancata pubblicità della soggezione ad altre attività di direzione e coordinamento o del suo venir meno, gli Amministratori di Societa controllata sono responsabili per i Terzi e per i Soci della stessa (art.2497bis).

Cosa possiamo offrirti con la polizza Directors & Officiers?

 

Le offerte che proponiamo riguardo la polizza di responsabilità civile Amministratori D&O sono numerose. A partire da quella base, che presenta massimali minimi concessi a premi davvero contenuti, fino alla polizza più completa, che può comprendere massimali elevati e tutela legale.

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